Conto termico, ecobonus, cosa dice la legge

Ultimo aggiornamento: 18.03.24

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Conto termico ed ecobonus si equivalgono? Conviene richiedere l’uno o l’altro e chi ne ha diritto? Rispondiamo a queste ed altre domande.

 

Per l’anno 2024 c’è un nuovo Conto Termico. La versione 2.0 sostituisce quella del 2012. Lo scopo è incentivare l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica ottenuta da fonti rinnovabili per gli impianti di piccole dimensioni. La nuova versione del Conto Termico, i cui beneficiari sono soprattutto le PA (per loro sono stati stanziati 200 milioni dei complessivi 900) ma senza l’esclusione di imprese e privati, è stata concepita con lo scopo di ampliare le modalità di accesso e dei soggetti ammessi. 

Il Conto Termico prevede, inoltre, nuovi interventi di efficienza energetica e la revisione delle dimensioni degli impianti ammissibili. Non è finita perché è stata anche snellita la procedura di accesso diretto per tutti quegli apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate. 

 

La gestione del fondo

Il fondo è gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE). Il suo compito è stabilire l’ammissibilità degli interventi e dunque chi ha diritto agli incentivi. Il bonus previsto equivale al 65% della spesa necessaria al miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico, inclusa la produzione di energie rinnovabili tanto per la PA quanto per i soggetti privati. I tempi sono piuttosto celeri. Il rimborso arriva fino al 65% della spesa sostenuta e avviene entro due mesi dalla convenzione stipulata. 

Le modalità di accesso al Conto Termico sono diverse a seconda dei soggetti. Per quanto riguarda i privati, questi devono presentare la richiesta alla fine dei lavori mediante la modalità ad accesso diretto. Le PA, invece, usufruiscono anche della modalità a prenotazione. La differenza sostanziale è che in questo caso si può ottenere il rimborso prima dell’inizio dei lavori.

 

 

Incentivi: come vengono erogati?

Un’altra questione chiave e come vengono erogati questi incentivi. Come potete immaginare anche in questo caso ci sono delle differenze: vediamole. I soggetti privati ricevono l’incentivo in un’unica soluzione, ma per un massimo di 5000 euro. Quanto alle PA, nel caso in cui abbiamo scelto la modalità ad accesso diretto, ricevono il totale del 65% della spesa sostenuta secondo i tempi previsti mentre se hanno scelto la modalità a prenotazione, nelle loro casse arriva un acconto della spesa e il resto del denaro al compimento dei lavori. Gli incentivi del GSE sono cumulabili con altri ma con dei distinguo.

I privati possono cumulare gli incentivi ottenuti dal Gestore Servizi Energetici con altri non statali. Le PA, invece, possono cumulare i suddetti incentivi anche con altri di natura statale.

 

Cosa c’è di nuovo

Abbiamo detto di come il Conto Termico entrato in vigore sia un aggiornamento (e miglioramento) di quello del 2012. Facciamo un discorso più ampio sulle novità di maggior rilievo. In precedenza abbiamo asserito di come sia stata ampliata la platea degli aventi diritto. Tra questi rientrano le società in house (aziende pubbliche in forma societaria) e le cooperative di abitanti. Sono tanti gli interventi che danno diritto al bonus del Conto Termico tuttavia in molti casi l’Ecobonus è l’agevolazione idonea. Entrare nel dettaglio sarebbe lungo o bisogna valutare da caso a caso. 

Possiamo comunque prendere ad esempio la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione. In precedenza il bonus del Conto termico non copriva l’acquisto di una caldaia a condensazione, al contrario, era possibile coprire parte dei costi di una con pompa di calore. Adesso le cose stanno diversamente e anche chi installa una caldaia a condensazione può richiedere le agevolazioni del GSE. 

Ma la domanda è: conviene? Secondo noi no e vi spieghiamo il perché. L’iter burocratico per ottenere l’Ecobonus è più semplice e tra le altre cose può essere usato anche per coprire le spese dell’acquisto di un climatizzatore senza unità esterna potente (ecco i migliori modelli). Va comunque precisato che anche le pratiche da sbrigare per il bonus del Conto Termico sono state snellite rispetto al passato. 

Tra le altre novità da segnalare c’è l’aumento della dimensione massima degli impianti rientranti nel diritto all’incentivo, la rata più alta che passa da 600 a 5.000 euro e tempi più stretti per l’erogazione del bonus che passa da 6 a 2 mesi.

 

La pratica ha un costo

Per avviare la pratica c’è un costo da sostenere; questo è pari all’1% dell’entità dell’incentivo. Tuttavia va precisato che la somma non può superare i 150 euro. Il denaro è dovuto per far fronte alle spese sostenute dal GSE, dunque non soltanto i costi amministrativi per la pratica in sé ma anche per le verifiche tecniche.

 

 

La documentazione necessaria

Per accedere alle agevolazioni è necessario presentare una documentazione. Come prima cosa bisogna compilare la scheda di domanda reperibile sul sito del GSE. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti: attestato di certificazione energetica, schede tecniche dei componenti e delle apparecchiature installate, certificazione del rispetto ambientale rilasciata dal produttore e inerenti i livelli di immissione in atmosfera, diagnosi energetica e la certificazione redatta da un tecnico abilitato circa ‘appropriato dimensionamento del generatore di calore.

 

 

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